SCONTRINO TELEMATICO E PROCEDURA DI RESO MERCE

L’Agenzia delle Entrate in data 1° agosto 2019 ha pubblicato il principio di diritto 21/2019 in merito alla questione del reso merce per vendite al dettaglio.

In conformità con quanto già indicato anni or sono in caso di resi di beni il cui acquisto era stato certificato con scontrino fiscale, con il suddetto principio si aggiornano le vecchie istruzioni imponendo l’acquisizione di nuove informazioni.
In particolare, al momento in cui il cliente si presenta per rendere il bene in negozio il rivenditore deve aprire una pratica di reso, deve attribuire alla pratica un numero di identificazione che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso e deve acquisire tutti quegli elementi probanti l’acquisto originario.

In particolare il rivenditore deve acquisire:

  • – le generalità del soggetto acquirente;
  • – l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • – i dati di riferimento del documento certificativo dell’operazione originaria.

Da tutto ciò consegue che il rivenditore può operare il reso solo se il cliente è in grado di esibire il “documento commerciale” relativo all’acquisto originario (ossia il documento rilasciato in luogo dello scontrino, divenuto “elettronico”). Documento che rispetto al passato è identificato in modo inequivocabile dal codice di identificazione del punto vendita e del relativo registratore telematico.

Inoltre, è necessario poter dimostrare l’esatta corrispondenza tra l’ammontare dei corrispettivi trasmessi e quanto registrato. A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea che al fine di identificare correttamente le operazioni che si sono realizzate il contribuente può utilizzare le scritture ausiliarie di magazzino (qualora previste).