RINVIO DEL TERMINE DI STIPULA DELLE POLIZZE CATASTROFALI E CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO.

Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha differito il termine per stipulare le polizze catastrofali nel seguente modo:

  • – per le piccole e microimprese, la stipula deve effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • – per le imprese di medie dimensioni, il termine è rinviato al 1° ottobre 2025;
  • – per le grandi imprese, la scadenza è rimasta quella del 31 marzo, ma il sistema sanzionatorio di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 si applica decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

La nozione di micro, piccole, medie e grandi imprese a cui la disposizione fa riferimento è quella adottata dalla Direttiva (Ue) 2023/2775, ovvero:

microimprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 450.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro.
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10.

piccole imprese: imprese che non sono microimprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 5.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 50.​

medie imprese: imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che, alla data di chiusura del bilancio, non superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

grandi imprese: imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti criteri:​

  • – totale dello stato patrimoniale: 25.000.000 euro.​
  • – ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro.​
  • – numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.​

Sono inoltre state pubblicate le prime risposte da parte del MIMIT.

In merito alla questione relativa ai beni condotti in locazione e al soggetto tenuto ad assicurarli, il MIMIT ha chiarito che l’imprenditore “deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.

Quanto ai soggetti tenuti ad assicurarsi, il Ministero conferma che l’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, a esclusione delle sole imprese di cui all’art. 2135 c.c. (imprese agricole).

Si chiarisce, in ogni caso, che l’obbligo assicurativo riguarda solo le imprese che sono proprietarie o impiegano beni di cui all’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c., ovvero:

  • – Terreni e fabbricati
  • – Impianti e macchinari
  • – Attrezzature industriali e commerciali

Il MIMIT prende in esame anche il caso in cui un immobile sia utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, chiarendo che, se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, questo ricade nell’obbligo assicurativo per la sola porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività.