NUOVO BONUS FISCALE PER INTERVENTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), oltre a prorogare anche al 2020 gli esistenti bonus immobiliari, ha previsto una nuova ipotesi di detrazione, meglio nota come “bonus facciate”, consistente in una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta, senza limiti di importo. Sull’argomento è intervenuta anche la circolare ministeriale n. 2/E del 14/02/2020.

L’agevolazione riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zone specifiche.

Il beneficio fiscale si va ad aggiungere, quindi, a quelli esistenti relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Relativamente alla nuova agevolazione fiscale la detrazione del 90% spetta anche se le facciate non riguardano i condomìni (ad esempio, le ville private e le villette a schiera), a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile.

In relazione all’ubicazione degli immobili agevolati, possono fruire del c.d. “bonus facciate” soltanto gli edifici nelle zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 definite come:
– “zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

Informazioni più dettagliate sulle zone interessate dalla agevolazione sono da richiedere agli uffici tecnici dei Comuni

Con riguardo poi ai soggetti che possono beneficiare della nuova agevolazione, la norma stabilisce genericamente che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda; di conseguenza, la detrazione interessa sia i soggetti IRPEF che quelli IRES (società di persone e di capitali).