LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2017 E 2018

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 275852 del 19 ottobre 2021 ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità) prevista dal D.L. 41/2021 per i titolari di Iva che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente. Sussistendone i presupposti il contribuente dovrà pagare o rateizzare gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Si precisa che la misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. In particolare si tratta di:

  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare.