I MODELLI F24 DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA CON IMPORTI IN COMPENSAZIONE SOLO MEDIANTE CANALE TELEMATICO

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019 specifica che per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.

La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha inserito anche i crediti del sostituto tra quelli per fruire dei quali le aziende devono utilizzare i servizi telematici F24 web o F24 on line.

Tale obbligo riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quelli da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per Bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del Dlgs n. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.

In ragione di tale interpretazione l’Agenzia all’interno del provvedimento aggiorna la tabella in precedenza allegata alla risoluzione n. 68/2017, che elenca tutti i codici tributo dei crediti per i quali vige l’obbligo dell’F24 telematico, aggiungendo quelli relativi ai crediti propri del sostituto d’imposta.

La risoluzione non fa invece riferimento alla decorrenza del nuovo obbligo alla luce delle recenti indicazioni fornite, decorrenza che in base all’articolo 3, comma 3, del Collegato fiscale era fissata al 27 ottobre 2019, ma che considerando il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi adempimenti si ritiene in vigore dallo scorso 27 dicembre.

La nuova compensazione veicolata tramite i servizi telematici ha un rilevante impatto sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti, e quindi anche quelli di piccole dimensioni, dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario abilitato.