Esonero dalla compilazione del quadro RW per conti correnti e depositi esteri inferiori a 15.000 euro.

L’art. 2 della L. 186/2014 ha incrementato a 15.000 euro l’importo limite che consente di beneficiare dell’esonero dalla compilazione del modulo RW per i conti correnti e i depositi bancari esteri (fino al 31 dicembre 2014 il limite era pari a 10.000 euro).

Sul tema, si ricorda che resta invece ferma l’assenza di una soglia per le attività estere diverse dai depositi e dai conti correnti. Per gli immobili e le altre attività finanziarie estere, quindi, devono essere indicate tutte le consistenze possedute direttamente o indirettamente a prescindere dal loro ammontare.
Si è invece esonerati dalla compilazione del modulo RW in caso di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Per come si configura il modulo RW/2016, tuttavia, la semplificazione derivante dall’introduzione della soglia in argomento viene vanificata dalle disposizioni in materia di IVAFE. Quest’ultima imposta, infatti, deve essere liquidata all’interno del modulo RW per i conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro; si viene a creare, quindi, all’interno del modello UNICO una sovrapposizione tra la disciplina sul monitoraggio fiscale e quella dell’IVAFE.