Argomento: Iva

FARMACIE, NON È TASSATA L’INDENNITÀ DEL SOSTEGNI

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 219/2022, conferma che la remunerazione aggiuntiva delle farmacie, prevista dal decreto Sostegni, è esclusa dall’imponibile Iva e non è soggetta né alle imposte sui redditi né all’Irap.

Si tratta della indennità prevista, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 20, comma 4, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), il quale prevede che «al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Ssn alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie» alle farmacie sia assegnata una remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn. Con Dm Salute dell’11 agosto 2021 sono stati stabiliti i criteri di calcolo delle somme spettanti a ciascuna farmacia. È stato quindi risolto il dubbio se la qualificazione di «remunerazione» implicasse l’assoggettamento ad Iva (quale integrazione del corrispettivo per le forniture Ssn) e se, anche laddove si qualificasse come contributo in conto esercizio non soggetto ad Iva, l’importo fosse soggetto a tassazione a fini Irpef/Ires e Irap.

L’Agenzia conclude pertanto che si tratta di un vero e proprio ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19 e, quindi, al pari di essi, da considerare fuori campo Iva.

Le farmacie che avessero assoggettato nel 2021 ad Iva la remunerazione aggiuntiva potranno, nella dichiarazione Iva annuale, ricalcolare la ventilazione escludendo i ristori e portare a credito l’eccedenza di versamento nel rigo VX3. Per i versamenti dei primi mesi del 2022 il recupero potrà avvenire con la riventilazione nella dichiarazione Iva dell’anno 2023.

L’Agenzia ritiene applicabile anche l’articolo 10-bis del decreto Ristori (137/2020), secondo cui i contributi e le indennità di qualsiasi natura legati alla pandemia, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono né al reddito imponibile né al valore della produzione Irap. Ne discende che non si applica nemmeno la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28, comma 2, del Dpr 600/73 che, ove mai operata dall’ente erogatore, andrà restituita alle farmacie.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI RELATIVI AL 2017 E 2018

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 275852 del 19 ottobre 2021 ha dettato le disposizioni attuative della definizione agevolata (abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità) prevista dal D.L. 41/2021 per i titolari di Iva che hanno subito una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente. Sussistendone i presupposti il contribuente dovrà pagare o rateizzare gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Si precisa che la misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. In particolare si tratta di:

  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
  • – somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l’Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l’importo ridotto da versare.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI ANNI 2017 E 2018

L’articolo 5 D.L. 41/2021 ha previsto la possibilità di definire in via agevolata, ovvero beneficiando dell’integrale stralcio delle sanzioni, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

L’agevolazione riguarda esclusivamente i titolari di partita Iva che hanno subìto una riduzione del volume d’affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto all’anno precedente.

Con il provvedimento prot. n. 275852/2021 del 19 ottobre, l’Agenzia delle Entrate definisce i dettagli della definizione agevolata:

  • – per accedere al beneficio in esame devono essere versati gli importi dovuti entro l’ordinario termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche ratealmente;
  • – nel caso in cui ricorrano i presupposti per beneficiare della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni (o le somme aggiuntive, in caso di irregolarità relative ai contributi previdenziali) contenute nella comunicazione di irregolarità. Sono invece interamente dovuti gli interessi;
  • – possono beneficiare della “definizione agevolata degli avvisi bonari” i contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 e che abbiano subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto al periodo d’imposta precedente (i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva possono considerare, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta 2019 e 2020);
  • – la definizione si applica alle comunicazioni 2017 elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per effetto della sospensione, e alle comunicazioni 2018 elaborate entro il 31.12.2021;
  • – considerato che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», i contribuenti devono presentare apposita autodichiarazione entro il 31.12.2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

 

NUOVI OBBLIGHI PER LA VENDITA A DISTANZA DI BENI E SERVIZI A PRIVATI CITTADINI EUROPEI: REGIMI “OSS” E “IOSS”

Dal prossimo 1° luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva Iva 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi Iva dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.

Le nuove regole ai fini Iva per l’e-commerce saranno introdotte in tutta l’Unione Europea al fine di garantire che l’imposta sul valore aggiunto sia versata nel paese in cui vengono consumati i beni o forniti i servizi pagati e al fine di offrire alle imprese un sistema per dichiarare e versare l’Iva dovuta nella UE (con cadenza trimestrale).

Le principali novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali riguardano:

  • – la rilevanza nello stato UE di destinazione delle cessioni di beni intracomunitarie;
  • – un’unica soglia annuale di 10.000 euro per tutti gli stati Ue al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello stato del cedente;
  • – la possibilità di evitare di identificarsi ai fini Iva nello stato dell’acquirente optando per l’Oss (ex Moss).

L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali Oss e Ioss, di effettuare la registrazione on line, assolvendo gli obblighi Iva in un solo stato dell’Unione europea.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione Iva dello sportello unico – cosiddetto regime Moss (mini one stop shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

In particolare, verranno introdotti:

  • – il regime “OSS” (one stop shop), per le vendite a distanza di beni spediti da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’Iva nello Stato membro di consumo;
  • – il regime “IOSS” (import one stop shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Per accedere al nuovo regime opzionale Oss (one stop shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione “Regimi Iva mini one stop shop, one stop shop e import one stop shop”.

Il regime Oss UE

Possono accedere al regime UE:

  • – i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione Europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche;
  • – i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione Europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti extra Ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime riguarda:

  • – vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • – prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a consumatori finali.

Il regime Oss non UE

Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE, ossia soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE. Anche se tale soggetto passivo è registrato o tenuto a registrarsi ai fini Iva in uno degli Stati membri per prestazioni diverse da quelle di servizi B2C, può comunque fare ricorso al regime non UE per le prestazioni B2C.

Il regime non UE include tutte le prestazioni di servizi (compresi i servizi TTE) con luogo di prestazione nell’UE effettuate dai soggetti passivi di cui sopra a favore di persone che non sono soggetti passivi (consumatori finali). Se il fornitore sceglie di far ricorso al regime non UE, deve utilizzare tale regime per dichiarare e versare l’Iva per tutte queste prestazioni di servizi B2C nell’UE.

Il regime opzionale Ioss (import one stop shop)

Dal 1° luglio 2021 l’Iva sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore. Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto.

Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Se si ricorre all’Ioss, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro) nell’UE è esente da Iva. L’Iva è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente e da versare tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss).

Si segnala infine che le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle entrate (ai fini della registrazione per i suesposti regimi) sono operative dallo scorso 1° aprile 2021, mentre i nuovi regimi entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.

DECRETO RISTORI BIS

Venerdì 6 novembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (c.d. “Decreto Ristori bis”).

A seguito delle nuove restrizioni introdotte dal D.M. 03.11.2020, il Decreto stanzia infatti ulteriori risorse per tutelare imprenditori e lavoratori. Di seguito, una sintesi del provvedimento.

Incremento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori e ampliamento dell’elenco dei settori economici

In considerazione dell’introduzione, da parte del Decreto Ristori, di un nuovo contributo a fondo perduto (calcolato sulla base di quello riconosciuto dal Decreto Rilancio), il Decreto Ristori bis incrementa di un ulteriore 50% il contributo per le imprese riconducibili a determinati settori economici (56.10.30 – gelaterie e pasticcerie, 56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina, 55.10.00 – alberghi) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse. Si precisa che il contributo è riconosciuto in via automatica agli operatori Iva operanti con i codici attività indicati nell’allegato 1 e nelle percentuali nello stesso indicate (si veda infra), salve le maggiorazioni sopra elencate

Nuovo contributo a fondo perduto per i settori interessati dalle nuove restrizioni del 03/11/2020

Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le  imprese che operano nelle zone rosse, che svolgono una attività ricompresa tra quelle indicate nell’allegato 2 e nelle percentuali nello stesso indicate (si veda infra)

Contributo per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari

Viene costituito un fondo ai fini della corresponsione nell’anno 2021 di un contributo a fondo perduto alle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.

Credito d’imposta locazioni e affitti ad uso non abitativo

Viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta locazioni alle imprese che operano nelle zone rosse e che svolgono un’attività compresa nell’allegato 2, o l’attività di agenzia viaggi e tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12)

Sospensione dei versamenti tributari per il mese di novembre

I soggetti la cui attività è stata sospesa con il decreto del 03/11/2020 ovunque operanti, quelli che svolgono servizi di ristorazione operanti nelle zone arancioni e rosse, e quelli che svolgono le attività previste nell’allegato 2, l’attività alberghiera  e le agenzie di viaggi operanti nelle zone rosse, possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro di pendente e assimilati e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. I versamenti sospesi dovranno essere versati entro il 16.03.2021, anche a rate.

Sospensione contributi previdenziali

Questa misura interessa l’intero territorio nazionale, in quanto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro appartenenti a determinati settori (allegato 1) e a quelli operanti in zona rossa (allegato 2) la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre.

I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 16.03.2021, anche a rate.

Rinvio del secondo acconto Irpef, Ires e Irap

I soggetti Isa interessati alle nuove limitazioni che svolgono le attività previste negli allegati 1 e 2 e che operano nelle zone rosse possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato. La proroga si applica anche ai soci delle società di persone.

Cancellazione della seconda rata Imu

Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto (Allegato 2) e che operano nelle zone rosse è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività.

Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura

Il Decreto Ristori bis prevede la totale decontribuzione, anche per il mese di dicembre, a favore delle imprese interessate dalla decontribuzione riconosciuta dal Decreto Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell’acquacoltura.

Bonus baby sitter e congedo straordinario

Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado viene previsto un bonus baby sitter da 1.000 euro e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 % della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.

Testo integrale del decreto (con relativi allegati):

Decreto Legge 09/11/2020 n. 149