Argomento: Iva

NOVITÀ SU FORFETTARI PER L’ANNO 2023

Con la Legge di Bilancio è stato previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario (ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso al regime stesso), e l’introduzione di una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle specifiche percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:

Gruppo Codice attività ATECO Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Il reddito determinato dalla applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso e di permanenza in tale regime, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sforamento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, senza alcun effetto sull’anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l’Iva solo a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino 85.000 euro 85.000,01 – 100.000,00 Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario Fuoriuscita dall’anno successivo Fuoriuscita dallo stesso anno

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma.

Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe essere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi).

Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.

LEGGE DI BILANCIO 2023: NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

Il 29 dicembre 2023 il Senato ha approvato definitivamente il DDL di bilancio 2023.

Si riepilogano a seguire, in sintesi, le principali novità fiscali.

 

Novità per il regime forfettario

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario.
Viene inoltre prevista l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione ne caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi: ciò comporta l’assoggettamento ad Irpef ordinaria per tutto il reddito prodotto nell’anno, e l’applicazione dell’Iva dal momento di superamento del limite di euro 100.000. Per approfondimenti: Novità su forfettari per l’anno 2023

Flat tax incrementale per redditi di impresa e lavoro autonomo

Viene previsto, per il solo anno 2023, che i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore tra i redditi dichiarati nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. Per approfondimenti: Novità su tassazione incrementale flat-tax

Aumento dell’aliquota di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio

Si prevede che per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3% precedentemente previsto) per il periodo 2023-2027.

Trattamento fiscale delle cripto-attività e regolarizzazione delle omissioni

Viene inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.
Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.
I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Per approfondimenti: Novità fiscali sulle cripto attività detenute da soggetti residenti

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

Viene prevista per i contribuenti che, nell’ambito di attività di impresa detengono partecipazioni in società ed enti esteri, la possibilità di affrancare o rimpatriare (attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell’esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
A seguito dell’opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

Si prevede che siano assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata dei beni posseduti da società

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.
Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Per approfondimenti: Assegnazione agevolata dei beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice ed estromissione degli immobili dell’impresa individuale

Estromissione agevolata dei beni posseduti dalle imprese individuali

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni posseduti dalle imprese individuali, che consentono di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

Limite alla circolazione del contante

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

Limitata la derivazione rafforzata in caso di correzione degli errori

Viene limitata la portata innovativa dell’articolo 8 D.L. 73/2022, prevedendo che l’estensione del criterio di “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili (sopravvenienze) si applichi ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, e non alla generalità dei contribuenti.

Innalzamento dei limiti previsti per la contabilità semplificata

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi, e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva

Si prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona:
–  per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
–  per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
–  per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.
La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituita dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Estensione del credito d’imposta energia e gas

Vengono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, e incrementate le percentuali nelle seguenti misure:
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
– 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
– 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
– 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.
I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Credito d’imposta beni strumentali 4.0: termine per l’effettuazione dell’investimento

Si prevede che le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023), continuando a beneficiare delle maggiori agevolazioni previste per l’anno 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati

Viene previsto, per tutte le imprese che acqui­stano prodotti realizzati con materiali prove­nienti dalla raccolta differenziata degli im­ballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, il  ricono­scimento, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo mas­simo annuale di 20.000 euro per ciascun be­neficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.

Credito di imposta per Iva relativa ad acquisto di immobili di classe energetica A e B

Viene riproposto il credito di imposta, sotto forma di detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici.
La detrazione è ripartita in dieci quote costanti a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese.

Bonus mobili

Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Bonus barriere architettoniche

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Novità in materia di superbonus

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.
Più precisamente, tale riduzione non si applica:
1.  agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
3. agli interventi effettuati dai con­domìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori ri­sulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 no­vembre 2022, sempre che tale data sia atte­stata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
4. agli interventi comportanti la demo­lizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del ti­tolo abilitativo.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene incrementata dal 14 al 16%.
Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
Tali importi possono essere definiti con il pagamento:
– delle imposte e dei contributi previdenziali;
– degli interessi e delle somme aggiuntive;
– delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).
Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).
È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, e si precisa che si dà luogo a rimborso degli importi già versati.

Regolarizzazione irregolarità formali

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Ravvedimento con sanzioni “ridotte”

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati en­tro la data del 31 marzo 2023, nonché rela­tivi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vi­gore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previ­sto dalla legge.
Gli avvisi di accertamento e gli av­visi di rettifica e di liquidazione non impu­gnati e ancora impugnabili alla data di en­trata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successi­vamente, entro il 31 marzo 2023, sono defi­nibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.
Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero.
È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane, con il paga­mento di un importo pari al valore della controversia.
Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.
Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.
La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:
– delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
– degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.
Relativamente alle sanzioni ammini­strative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limi­tatamente agli interessi; l’an­nullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le di­sposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione.
La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Per approfondimenti: Attivata la procedura per le domande per la rottamazione quater

Riduzioni delle aliquote Iva

Vengono assoggettati all’aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all’aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l’infanzia.
Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l’aliquota Iva per la cessione dei pellet.
È prorogata inoltre la riduzione dell’aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.
In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l’imposta sostitutiva del 5%:
– entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

DAL 1° LUGLIO 2022 L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA SOSTITUISCE L’ESTEROMETRO

Nuove regole per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere, ossia le operazioni attive e passive che hanno come controparte un soggetto non residente o stabilito nel territorio dello stato; viene di fatto soppresso il cosiddetto “esterometro”, ma occorre inviare all’Agenzia delle entrate le medesime informazioni in maniera “singola”, con un evidente aggravio di adempimenti.

Nel dettaglio, per le operazioni realizzate sino allo scorso 30 giugno con “controparte straniera” i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dovevano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti.

Ora l’articolo 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015 prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere debbano essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI) e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Operazioni attive

Per le operazioni attive, la trasmissione è effettuata entro gli ordinari termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

In tal caso si dovrà emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.

Quindi, di fatto, dal 1° luglio anche le fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti dovranno transitare dalla fattura elettronica, secondo le modalità già ben note per le fatture emesse verso operatori nazionali; ovviamente il cliente straniero non essendo collegato al sistema di interscambio non riceverà la fattura elettronica, per cui occorrerà inviare una copia della fattura secondo le modalità tradizionali (ad esempio, un Pdf via mail).

Operazioni passive

Per le operazioni passive, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19 (a seconda dell’operazione posta in essere), da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Quindi, di fatto, l’integrazione/autofattura, che sino allo scorso 30 giugno poteva avvenire in modalità analogica, dovrà necessariamente avvenire in modalità telematica, inviando il documento integrativo al Sistema di interscambio.

Tipologie di documenti elettronici da utilizzare:

TD17 Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero
Questa integrazione/autofattura si deve emettere per assolvere l’imposta relativa ad una prestazione di servizi con fornitore estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano).

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Questa integrazione si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l’Iva deve essere assolta dal cessionario in Italia.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l’introduzione dei beni in un deposito Iva.

TD19 Integrazione o autofattura per acquisto di beni articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
Questa integrazione/autofattura riguarda il caso in cui si acquistano beni da un venditore estero, ma questi beni sono già nel territorio italiano (quindi non si tratta né di importazione, né di acquisto intracomunitario); in questo caso il fornitore emette una fattura senza addebito dell’Iva, che andrà assolta dall’acquirente italiano (appunto emettendo autofattura).

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche per l’acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano, così come per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva.

Si segnala che Il D.L. “Semplificazioni fiscali” (articolo 12, D.L. 73/2022) prevede che siano escluse dall’obbligo di comunicazione tramite SDI, oltre alle operazioni documentate da bolletta, anche “quelle, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972”.

Questa modifica permette di evitare l’invio di operazioni non territoriali di importo non significativo (ad esempio le fatture di alberghi o ristoranti per prestazioni ricevute all’estero).

SINTESI DELLE NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21.06.2022 il D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”) le cui principali novità riguardano:

Modifiche al calendario fiscale (Articolo 3)

  • – La Liquidazione Periodica Iva relativa al secondo trimestre dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre (e non più entro il 16 settembre)
  • – La nuova scadenza dei modelli Intrastat è fissata entro il mese successivo al periodo di riferimento (e non più entro il 25 del mese successivo)
  • – Viene aumentato, dal 2023, da 250 euro a 5.000 euro il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata trimestralmente. Pertanto l’imposta di bollo può essere versata, per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro; per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro
  • – Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (Articolo 5)

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate.

Estensione del principio di derivazione rafforzata (Articolo 8)

Il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili; non è quindi può necessario presentare la dichiarazione integrativa.
La nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Le nuove disposizioni si applicano già dal periodo d’imposta in corso.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (Articolo 9)

È abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta 2022. Nell’attuale Modello Redditi 2022, riferito al 2021, la disciplina risulterà pertanto pienamente applicabile.
Nessuna modifica è invece prevista con riferimento alla disciplina delle società non operativa (che sarà quindi anche in futuro applicabile).

Modifica della disciplina in materia di esterometro (Articolo 12)

Vengono esclusi dall’obbligo di comunicazione con esterometro anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972, di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni (Articolo 14)

L’articolo 13 D.P.R. 131/1986 fissava in 20 giorni il termine per la registrazione degli atti (anche se, in alcuni casi, operava il termine di 30 giorni, come nel caso delle locazioni immobiliari). Il Decreto Semplificazioni fiscali porta questo termine a 30 giorni, così come porta a 30 giorni il termine per denunciare eventi successivi (avveramento condizione sospensiva, esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della condizione, proroga, ecc.).

Nuova certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati (Articolo 23)

Le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019.

Autodichiarazione Aiuti di Stato: proroga (Articolo 35)

La norma proroga i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di stato (RNA).
In conseguenza di tale previsione, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 233822/2022, pubblicato il 22 giugno, ha differito il termine per la presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato al 30 novembre 2022 (in luogo del termine del 30 giugno 2022 prima previsto).

Proroga dichiarazione Imu 2021 (Articolo 35)

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno).

Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione Imu per gli enti non commerciali.

NOVITA' DEL DECRETO PIANO NAZIONALE RESISTENZA E RESILIENZA (PNRR)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30/04/2022 il D.L. 36/2022 (Decreto PNRR) le cui principali novità fiscali riguardano:

Articolo 18 D.L. 36/2022 – Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Viene prevista l’applicazione della sanzione fissa di 30 euro, oltre a quella proporzionale del 4 per cento del valore della transazione rifiutata, in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 30 giugno 2022.

Articolo 18 D.L. 36/2022 – Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991

Viene previsto l’obbligo di fatturazione elettronica a partite dal 1° luglio 2022 per:

  • – i soggetti che rientrano nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • – i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011
  • – i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui alla 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Tuttavia in via di prima applicazione i soggetti che nell’anno precedente non hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica viene emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Articolo 24 D.L. 36/2022 – Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea

Viene esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell’asseverazione al Sue del Comune).