Argomento: Adempimenti fiscali

LETTERE D’INTENTO DA VERIFICARE NEL CASSETTO FISCALE

Con il provvedimento prot. n. 96911/2020 l’Agenzia delle Entrate indica le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), con il quale si è previsto che, dallo scorso 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare al fornitore (o alla dogana) la dichiarazione di intento e la copia della ricevuta di trasmissione telematica della stessa all’Agenzia delle Entrate. Contestualmente è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di numerazione progressiva e annotazione delle dichiarazioni d’intento emesse e ricevute in un apposito registro.

La norma, tuttavia, dispone che gli estremi del protocollo di ricezione delle ricevute telematiche rilasciate dall’Agenzia delle Entrate debbano essere obbligatoriamente indicati dal cedente nelle fatture emesse, ovvero debbano essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Con il predetto provvedimento l’Agenzia delle Entrate precisa le modalità con le quali renderà disponibili a ciascun fornitore, a partire dal 2 marzo 2020, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa. Le informazioni potranno essere consultate non solo dai fornitori, ma anche dagli intermediari già delegati dagli stessi ad accedere al loro “Cassetto fiscale”. Si consiglia tuttavia di richiedere sempre al proprio cliente copia di cortesia della dichiarazione di intento presentata.

Si evidenzia che l’effettuazione di cessioni o prestazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, comporta l’irrogazione di una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta.

LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI DICEMBRE

In relazione alla liquidazione Iva del periodo (mensile o trimestrale) la normativa vigente prevede che può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Infatti l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 prevede che, se l’emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione generale in base alla quale è possibile detrarre l’Iva relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Quindi nel caso in cui la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno 2019 venga ricevuta nel 2020, l’Iva sarà detraibile nell’anno del ricevimento del documento.
In particolare per le fatture datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020 la detrazione dell’iva potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020 o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2020. Pertanto tali documenti, anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.