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Chiarimenti in merito alla emissione dello «scontrino di mezzanotte»

L’Agenzia delle Entrate in occasione della diretta di Telefisco del 28 gennaio scorso ha chiarito che i bar, i ristoranti e tutti gli esercizi che svolgono attività commerciale che si protrae oltre la mezzanotte possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività, ovvero all’ora di chiusura anche se ciò avviene il giorno successivo rispetto a quello in cui l’attività giornaliera ha avuto inizio. L’agenzia delle Entrate, quindi, ha esteso anche a bar e ristoranti la disciplina di favore dettata per le discoteche, i cinema e i teatri secondo cui, per queste attività che si protraggono oltre le ore 24, il documento riepilogativo degli incassi giornalieri emesso dall’apparecchio misuratore fiscale al termine di ogni giornata lavorativa (scontrino di mezzanotte) può essere emesso al termine effettivo dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’attività stessa.
La risposta data dall’agenzia è in netto contrasto con quanto sostenuto nel tempo e in maniera pacifica dall’agenzia stessa che, con circolare del 10 giugno 1983, n. 60, aveva avuto modo di chiarire che nessuna attività, a eccezione di quelle che emettono titoli di accesso quali cinema, teatri, eccetera, è esentata dalla chiusura dello scontrino prima della mezzanotte.

Convegni e congressi a regime speciale art. 74-ter D.P.R. 633/1972.

In base all’ultima interpretazione fornita dalla direzione centrale Normativa dell’agenzia delle Entrate l’attività di organizzazione di eventi, congressi, convegni e simili forniti a soggetti passivi di imposta è soggetta al regime speciale dell’articolo 74-ter del decreto Iva, con conseguente impossibilità di detrazione dell’Iva da parte del committente. Questa recente pronuncia, in risposta a un interpello, costituisce un’interpretazione opposta a quella espressa con la risoluzione 47/E/2010 che confermava l’interpretazione della circolare n. 328/1997.
Ad avviso dell’Agenzia tale conclusione è valida sia nel caso in cui la società organizzatrice riceva una richiesta dal proprio committente per un determinato evento offerto come un servizio unico con corrispettivo indistinto, sia nel caso di eventi, congressi e convegni in relazione ai quali il committente indichi all’organizzatore una serie di opzioni dettagliate per ciascun servizio che comporrà l’evento. Secondo tale pronuncia pertanto anche nel secondo caso non è possibile addebitare i vari servizi con Iva esposta in fattura ma occorre applicare l’articolo 74-ter, indipendentemente dal fatto che l’organizzatore sia un’agenzia di viaggio o un organizzatore di congressi.
Da ultimo, nell’interpello, l’Agenzia osserva che l’articolo 1, comma 77 della legge 244/2007 ha introdotto, all’articolo 74-ter del Dpr 633/1972, il comma 8-bis, il quale prevede che le agenzie di viaggio e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell’imposta. Il successivo comma 78 della legge, tuttavia, subordina l’efficacia della disposizione del comma 77 alla concessione di una deroga, in base alle condizioni dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari. L’autorizzazione a oggi risulterebbe non richiesta e pertanto la facoltà del comma 8-bis non è esercitabile.
Tuttavia al riguardo va osservato che l’Agenzia con la risoluzione 47/E/2010 (quindi dopo il 2008) aveva concluso per l’applicazione del regime ordinario. Questo repentino mutamento interpretativo (non accompagnato da chiarimenti sulla gestione delle operazioni pregresse fatturate in coerenza con la risoluzione del 2010), foriero di forti ripercussioni sul settore, potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Chiarimenti in merito alla deduzione del 20% riconosciuta per l'acquisto di immobili da locare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il decreto 8 settembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre, ha chiarito i confini dell’agevolazione disciplinata dall’art. 21 del DL n. 133/2014 convertito, rubricato “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”.

La norma prevede una deduzione, dal reddito complessivo Irpef, pari al 20% del prezzo di acquisto di immobili da locare posti in essere dal 1° gennaio 2014, ed è già stata applicata, senza le precisazioni in commento, nella scorsa dichiarazione dei redditi.

In particolare viene specificato che sono oggetto dell’agevolazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12 novembre 2014, risultavano già interamente o parzialmente costruite ovvero per le quali era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato concreto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la convenzione con il Comune o accordi similari.

La deduzione spetta per gli acquisti posti in essere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione rimaste invendute, e consiste in una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita nel limite complessivo di 300.000 euro IVA compresa.
La deduzione si estende, sempre nel limite del 20% dell’importo pagato, anche agli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto delle unità medesime.

La deduzione è ripartita in otto rate annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta nel quale l’immobile è locato a un canone non superiore a quello “convenzionato”.
Per i Comuni in cui non esistono gli accordi occorre fare riferimento al Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
Le altre condizioni indicate dal decreto riguardano le caratteristiche dell’unità immobiliare, la cui destinazione deve essere residenziale, e non deve essere accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate come “E”, ovvero con destinazione agricola; inoltre le prestazioni energetiche devono essere riconducibili alle classi A e B.

Le singole unità devono inoltre essere destinate, entro sei mesi dall’acquisto o dalla data del rilascio del certificato di agibilità, alla locazione per almeno otto anni e tale periodo deve avere carattere continuativo. Eventuali interruzioni del periodo di locazione, per motivi non imputabili a locatore, purché ciascuna inferiore a un anno, non determinano la decadenza del diritto alla deduzione.

Il provvedimento conclude precisando che le deduzioni sono riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile e che, in caso di trasferimento dell’immobile locato per vendita o successione, la deduzione fiscale si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

Chiarimenti in materia di rimborsi IVA

Con la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, l’Amministrazione finanziaria ha fornito nuove istruzioni operative in merito alla disciplina dei rimborsi IVA che si aggiungono ed in parte modificano i chiarimenti già forniti nel recente passato con la circolare n. 32/E del 30.12.2014.

La nuova procedura di rimborso per i crediti IVA superiori ad Euro 15.000,00 prevede  che il contribuente alleghi alla dichiarazione annuale (o all’istanza di rimborso trimestrale) – su cui è già stato apposto il visto di conformità (oppure è stata apposta la firma del soggetto o dell’organo responsabile della revisione legale dei conti) – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’articolo 47 del DPR 445/2000, mediante la quale il contribuente attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ossia che:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;
  • la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  • l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
  • non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Relativamente a tale ultimo punto (cessioni di azioni o quote infragruppo), la circolare 35/E/2015 precisa che rileva, tra gli eventi che fanno venire meno i requisiti di solvibilità ed affidabilità, anche  la circostanza che le azioni o quote  (di ammontare superiore al 50% del capitale sociale) siano cedute nell’ambito dello stesso gruppo: al ricorrere di tale circostanza, infatti, il requisito della solidità patrimoniale verrebbe meno in capo al richiedente il quale sarà tenuto, quindi, alla presentazione della garanzia ai fini dell’erogazione del rimborso.

Un chiarimento particolare contenuto nella circolare 35/E/2015 attiene le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la quale:

  • deve essere resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA (o nel modello IVA TR);
  • deve essere debitamente sottoscritta dal contribuente;
  • deve essere conservata, unitamente alla copia del documento di identità del contribuente, da chi cura l’invio della dichiarazione annuale (o l’istanza di rimborso trimestrale) nella quale emerge l’eccedenza IVA ed esibita a richiesta dell’agenzia delle entrate.

Nessuna formalità per le donazioni all'estero.

Non sono soggette a registrazione in Italia le donazioni, stipulate all’estero, tra un donante non residente in Italia e un beneficiario residente in Italia. È quanto chiarito dalla Direzione regionale della Lombardia dell’agenzia delle Entrate, nell’ambito di una consulenza giuridica resa in risposta a un quesito formulato dall’Ordine dei commercialisti di Milano. La Dre milanese ha in pratica stabilito che queste fattispecie sono irrilevanti per il fisco italiano.