Daily Archives: 11 January 2023

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI, TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE ED ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha riproposto, per le società di persone e di capitali (cui sono equiparate le società di fatto), la possibilità di assegnare ai soci, a condizioni agevolate, i beni immobili (diversi da quelli strumentali per destinazione) e/o i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, purché non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.)

L’agevolazione, alle medesime condizioni e fatte salve le specificità della singola operazione agevolata, si estende anche alle cessioni ai soci a titolo oneroso dei beni o alla trasformazione della società commerciale in società semplice.

Soci che possono fruire dell’agevolazione

Affinché possano fruire dell’agevolazione i soci (persone fisiche e società, anche non residenti) devono risultare iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero, se la società non è tenuta alla tenuta del libro soci, devono essere stati iscritti al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.

Termini e imposta sostitutiva

L’operazione agevolata (assegnazione, cessione, trasformazione) deve avvenire entro il 30 settembre 2023 ed è assoggettata a un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap pari all’8% (aliquota che sale al 10,5% per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in cui avviene l’assegnazione) da calcolarsi sulla plusvalenza che l’operazione produce.

Per la determinazione delle plusvalenze da assoggettare a imposta sostitutiva è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale (o valori intermedi tra i 2). Eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell’assegnazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

Imposte indirette

Dal punto di vista delle imposte indirette, l’agevolazione prevede che, per le assegnazioni/cessioni:

  • – l’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è “ridotta alla metà”;
  • – le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura “fissa”.

Non è invece prevista alcuna agevolazione ai fini Iva, per evitare che si pongano problemi di incompatibilità con le Direttive UE in materia. L’Iva, se dovuta, andrà quindi assolta nei modi “ordinari” o con applicazione del reverse charge nei casi previsti.

La base imponibile è costituita, in caso di assegnazione, dal valore normale del bene mentre in caso di cessione dal corrispettivo pattuito.

Beni agevolabili

I beni agevolabili sono:

  • – i beni immobili (terreni e fabbricati), eccetto quelli strumentali per destinazione, “non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”; possono quindi essere assegnati gli immobili patrimoniali, gli immobili “merce” e anche gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) purché non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa;
  • – i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali per l’esercizio dell’attività.

Conseguenze in capo alla società

L’assegnazione si configura come una restituzione di capitale, distribuzione di utili o di riserve di utili o di capitale mediante attribuzione di beni. L’operazione pertanto determina necessariamente una riduzione del patrimonio netto della società e deve avvenire nel rispetto della par condicio tra i soci, con la conseguenza che i beni devono essere assegnati a tutti i soci in base alle quote di partecipazione al capitale sociale. In caso di beni difficilmente divisibili pro quota, la par condicio è comunque rispettata qualora a un socio sia attribuito un immobile agevolabile e agli altri sia corrisposta una somma di denaro (che rappresenterà una distribuzione di utili o una restituzione di capitale). È evidentemente sempre possibile assegnare un bene in comunione fra i soci.

Alle medesime condizioni, con esclusione ovviamente di ogni effetto sui soci, sono agevolabili anche le cessioni ai soci dei medesimi beni. In tal caso l’imposta sostitutiva è applicata sulla plusvalenza determinata in base al prezzo di cessione. Se questo però è inferiore al valore normale o a quello catastale la plusvalenza ai fini dell’imposizione sostitutiva dovrà essere assunta in base al minore fra i due. In caso di cessione agevolata dei beni ai soci non si produce alcuna conseguenza nel patrimonio netto della società e non deve essere rispettata la par condicio tra i soci.

Conseguenze in capo ai soci

Il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società di capitali produce effetti liberatori in capo ai soci percettori nella determinazione dei redditi di capitale, fino a concorrenza del maggior valore dei beni assegnati assoggettati a imposta sostitutiva.

La distribuzione delle riserve eccedenti è invece assoggettata a imposizione in misura ordinaria senza applicazione della presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili.

Qualora la società assegnante sia una società personale il maggior valore attribuito al bene ai fini dell’imposta sostitutiva costituirà un incremento del valore di carico della partecipazione.

Trasformazione agevolata in società semplice

In taluni casi l’operazione agevolata più profittevole potrebbe essere quella della trasformazione della società commerciale in società semplice. L’operazione è attuabile a condizione che:

  • – la società abbia quale oggetto esclusivo o principale la gestione e il godimento dei beni agevolati;
  • – la compagine sociale all’atto della trasformazione sia composta dagli stessi soci che erano tali al 30 settembre 2022.

Dal punto di vista fiscale la trasformazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa mentre l’Iva, se dovuta, è applicata sul valore normale del bene in quanto la trasformazione costituisce una destinazione dei beni a finalità estranee all’attività imprenditoriale.

L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza è applicata alle medesime condizioni previste per l’assegnazione agevolata.

La trasformazione in società semplice costituisce infine una distribuzione ai soci di tutte le riserve costituite prima della trasformazione con conseguente tassazione ordinaria delle medesime.

Il maggior vantaggio rinvenibile nella trasformazione della società riguarda la decorrenza del quinquennio ai fini dell’imponibilità delle plusvalenze sulle cessioni degli immobili (articolo 67, Tuir) che non è interrotta dall’operazione di trasformazione.

Estromissione agevolata degli immobili dell’imprenditore individuale

La Legge di Bilancio 2023 ha anche riaperto la possibilità per l’imprenditore individuale di estromettere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione) posseduti alla data del 31 ottobre 2022. L’operazione di estromissione va eseguita entro il 31 maggio 2023 e gli effetti retroagiscono alla data del 1° gennaio 2023.

Sulle plusvalenze che emergono dall’estromissione, determinata in misura pari alla differenza tra valore normale (che può essere assunto in misura pari al valore catastale) e costo fiscale dell’immobile, è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%, da versarsi per il 60% entro il 30 novembre 2023 e per il restante 40% entro il 30 giugno 2024.

Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali che risultino tali sia alla data del 31 ottobre 2022 (data in cui deve risultare il possesso dell’immobile) sia alla data del 1° gennaio 2023 (data cui sono riferiti gli effetti dell’estromissione). L’agevolazione non compete all’imprenditore individuale che non riveste più tale qualifica alla data del 1° gennaio 2023 a seguito della cessazione dell’attività (anche in caso di affitto dell’unica azienda).

Dal punto di vista oggettivo, possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura e per destinazione), mentre non possono essere agevolati i beni merce.

L’estromissione si manifesta con il comportamento concludente, fermo restando che si perfeziona con il pagamento dell’imposta sostitutiva. Pertanto, l’imprenditore estromette l’immobile annotando l’uscita dalla sfera d’impresa sul libro giornale (se in contabilità ordinaria) o sul registro dei beni ammortizzabili (se in contabilità semplificata). Laddove richiesta, entro il 31 maggio 2023 deve essere emessa autofattura (per le operazioni imponibili o esenti).

NOVITÀ SU TASSAZIONE INCREMENTALE (FLAT TAX)

Nella Legge di Bilancio 2023 (commi 55-57) è prevista l’introduzione della flat tax, la cui applicazione è attualmente limitata al solo periodo d’imposta 2023.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario è prevista una tassazione del 15% (sostitutiva di Irpef e addizionali) da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei 3 anni precedenti.

La norma stabilisce che ai lavoratori autonomi e imprenditore individuali che non aderiscono al regime forfettario, si applicherà una tassa piatta del 15% sulle variazioni di reddito calcolate come differenza tra il reddito prodotto nell’anno 2023 rispetto al più elevato dei redditi dichiarato nel triennio precedente.

Al riguardo si ritiene che il contribuente, oltre a non applicare il regime forfettario 2023, per accedere alla presente agevolazione non deve averlo applicato neppure nel triennio precedente di riferimento.

Tale imposta viene calcolata con un’aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

Esempio  
Reddito 2023 = 100.000

Reddito 2020 = 50.000         reddito 2021 = 60.000            reddito 2022 = 80.000

Maggior reddito triennio precedente = 80.000

Differenza = 20.000

Decurtazione = 5% di 80.000 = 4.000

Reddito 2023 agevolabile = 20.000 – 4.000 = 16.000

La norma stabilisce che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva.

Inoltre, per il calcolo dell’acconto dovuto per il 2024 non si terrà conto di tale agevolazione.

NOVITÀ SU FORFETTARI PER L’ANNO 2023

Con la Legge di Bilancio è stato previsto l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario (ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso al regime stesso), e l’introduzione di una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.

La nuova soglia di accesso

Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle specifiche percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta. Le percentuali sono le seguenti:

Gruppo Codice attività ATECO Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) 40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8) 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86%
Intermediari del commercio (46.1) 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67%

Il reddito determinato dalla applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).

Tra i requisiti di accesso e di permanenza in tale regime, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.

Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).

Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.

La fuoriuscita retroattiva

Mentre in precedenza (quindi fino al 2022) lo sforamento del limite di ricavi o compensi incassati causava sempre la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, senza alcun effetto sull’anno in cui avveniva il superamento, nella nuova disciplina applicabile dal 2023 la fuoriuscita potrà avere effetti anche in relazione al medesimo anno di superamento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023, chi avrà compensi o ricavi superiori a 100.000 euro uscirà immediatamente dal regime forfettario, con riferimento al medesimo anno, senza aspettare l’anno fiscale seguente. Tali effetti retroattivi riguardano la tassazione ai fini delle imposte sul reddito, mentre sarà dovuta l’Iva solo a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Chi invece supererà la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla previgente disciplina, quindi senza alcun effetto sull’anno di superamento.

Nuova regola applicabile dal 2023: ricavi o compensi incassati
Fino 85.000 euro 85.000,01 – 100.000,00 Oltre euro 100.000,00
Può essere mantenuto il regime forfettario Fuoriuscita dall’anno successivo Fuoriuscita dallo stesso anno

A oggi non sono del tutto chiari gli effetti reddituali sull’anno nel quale è avvenuto il superamento del limite di 100.000 euro; di certo il reddito prodotto non sarà più sottoposto a imposta sostitutiva, ma sarà soggetto a Irpef, ma altri aspetti non sono regolati dalla nuova norma.

Venendo meno il regime forfettario dovrebbe venir meno la forfettizzazione del reddito e quindi saranno deducibili i costi sostenuti; conseguentemente si deve anche concludere che dovrebbero essere deducibili gli ammortamenti sui beni strumentali.

Inoltre, dovrebbe essere detraibile l’Iva assolta sugli acquisti (almeno a partire dalle operazioni effettuate dalla data di superamento in poi).

Su questi aspetti si attendono i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.